Il software e il requisito dell’originalità

Pubblicato il 14 aprile 2008 Il software è tutelabile quando presenta i requisiti della creatività e originalità, che sussistono anche quando “l’opera sia composta da idee e nozioni semplici (…) purché formulate e organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti” (cfr. C.Cass. n. 581/07). Due programmi, quindi, con identica architettura e caratteristiche, possono considerarsi originali purché si differenzino anche solo per alcuni aspetti, poiché l’innovazione consiste nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico specifico. L’originalità dei programmi va dunque valutata analizzando i fattori intrinseci, con l’analisi del “codice sorgente”, cioè l’insieme di istruzioni di un linguaggio di programmazione. Solo in questo modo si potrà valutare l’opera nel trovare soluzioni originali che personalizzino l’architettura di base comune.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

02/02/2026

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se pericolosa

02/02/2026

Assegno Unico per i figli a carico 2026: domande, nuovi importi e ISEE

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Bonus investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per i crediti d’imposta 2026-2028

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy