Il software e il requisito dell’originalità

Pubblicato il 14 aprile 2008 Il software è tutelabile quando presenta i requisiti della creatività e originalità, che sussistono anche quando “l’opera sia composta da idee e nozioni semplici (…) purché formulate e organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti” (cfr. C.Cass. n. 581/07). Due programmi, quindi, con identica architettura e caratteristiche, possono considerarsi originali purché si differenzino anche solo per alcuni aspetti, poiché l’innovazione consiste nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico specifico. L’originalità dei programmi va dunque valutata analizzando i fattori intrinseci, con l’analisi del “codice sorgente”, cioè l’insieme di istruzioni di un linguaggio di programmazione. Solo in questo modo si potrà valutare l’opera nel trovare soluzioni originali che personalizzino l’architettura di base comune.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Plafond IVA non trasferibile con soggetti esteri non identificati

06/08/2025

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale di accordo del 23/7/2025

06/08/2025

Conversione del decreto ex Ilva: novità per Cassa integrazione e assegno di inclusione

06/08/2025

Servizi assistenziali Anaste Confsal. Rinnovo

06/08/2025

Danno da demansionamento: va inclusa anche indennità di lavoro notturno

06/08/2025

Riforma fiscale: approvata la proroga, tempi estesi ad agosto 2026

06/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy