Il termine per impugnare decorre dalla cessazione della sospensione feriale

Pubblicato il 07 marzo 2013 La disciplina della sospensione feriale dei termini è disciplina speciale, le cui eccezioni sono da considerarsi tassative, rispondendo la ratio della normativa ad assicurare le concrete possibilità di un’efficace azione difensiva.

Così, “un’argomentazione secondo cui la previsione di un’eccezione ulteriore, rispetto a quelle sole previste dalla Legge n. 742/1969, e fondata sulla peculiare natura del giudizio direttissimo che, quale sia il rito prescelto, segua la convalida dell’arresto, estenderebbe i propri effetti anche al sistema delle impugnazioni, risulta asistematica”.

Ne consegue che, “fuori dei casi previsti dall’articolo 2.1 legge 742/1969, il termine ex articolo 585 del Codice di procedura penale per impugnare una sentenza deliberata nel periodo feriale in esito a giudizio conseguente alla convalida dell’arresto decorre dalla cessazione della sospensione”.

È quanto sancito dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 10347 del 6 marzo 2013, con cui è stata cassata la decisione della Corte di appello di Venezia di inammissibilità dell’impugnazione proposta da un soggetto, condannato in primo grado nell’ambito di un giudizio direttissimo, per tardività della stessa; per i giudici veneziani, in particolare, la decorrenza del termine di 15 giorni - applicabile al caso ai sensi della lettera a) dell’articolo 585.1 del Codice di procedura penale - non era soggetta alla sospensione feriale, in ragione dell’urgenza insita nel rito direttissimo medesimo.
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