Il trasferimento di azioni che integra il presupposto del “controllo della società” è esente da tassazione

Pubblicato il 29 luglio 2010

Due contribuenti si rivolgono all’agenzia delle Entrate e presentano un’istanza di interpello concernente il trattamento fiscale applicabile ai trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Nello specifico, gli interpellanti, che risultano essere gli unici eredi della successione legittima che si è aperta dopo la morte del padre, chiedono di sapere se sul trasferimento di quote azionarie che ha conferito loro il controllo della società paterna - di cui prima possedevano quote di minoranza - si possa applicare l’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico in materia di successioni e donazioni).

Cioè, si vuole sapere se il trasferimento delle partecipazioni della società paterna (il padre ha lasciato in parti uguali ai figli il 43% del capitale della Alfa Srl), oggetto della devoluzione mortis causa, possa essere esonerato da tassazione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75 del 26 luglio 2010, specifica che per accedere al regime di favore previsto dal citato articolo 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/1990, occorre verificare se, con il trasferimento delle azioni, si realizza la condizione prevista dallo stesso articolo 3. Cioè, occorre verificare se con il trasferimento gli eredi del defunto hanno conseguito “partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1) del Codice Civile”.

Infatti, in queste specifiche circostanze, i trasferimenti di aziende, di quote sociali e azioni a favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.

Nel caso di specie, la difficoltà di applicazione della norma di legge sopraindicata, derivava dal fatto che i due coeredi hanno raggiunto la partecipazione di controllo della società paterna integrando le quote possedute direttamente con quelle a titolarità “indiretta”: cioè possedute tramite un soggetto interposto.

L’Agenzia, inoltre, ricorda agli interpellanti che “il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.

Dunque, per l’Agenzia risulta coerente l’applicazione dell’agevolazione anche alle ipotesi in cui il controllo della società sia ottenuto per effetto della sommatoria delle partecipazioni acquisite per successione e di quelle già in possesso, se pure in via indiretta. In tale casistica, però, non rientra l’ipotesi delle azioni già detenute a titolo personale. Pertanto, nel caso specifico dei due fratelli – pur riconoscendo l’estensione del benefico alle partecipazioni detenute per il tramite di società controllate – l’agenzia delle Entrate esclude che gli stessi possano invocare l’esenzione da tassazione.

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