Il trasferimento in Italia della società estera non interrompe il periodo d’imposta

Pubblicato il 10 aprile 2010

Con riferimento alle operazioni di rientro dei capitali dai paesi esteri, si deve analizzare anche il caso del rimpatrio di società estere sottoposte alla nuova disciplina delle Cfc.

Il rientro in Italia delle holding estere di paesi a fiscalità ordinaria della Ue, a cui possono essere estese le norme Cfc, può avvenire seguendo modalità diverse. Le opzioni possibili sono quella della liquidazione, della fusione oppure del trasferimento della sede legale, con adozione della forma giuridica italiana della Spa o della Srl.

Nel caso in cui il rimpatrio avvenga entro il 30 giugno (183° giorno del periodo d’imposta) l’azione avrà efficacia per tutto il 2010. Infatti, nel caso di trasferimento di sede in condizioni di continuità giuridica entro la prima metà del periodo d’imposta, la società risulterà residente nel territorio nazionale per l’intero esercizio fiscale, senza interruzione. Viceversa, nel caso il rimpatrio avvenga dopo il periodo indicato, la società si considererà come nuova e inizierà un nuovo periodo d’imposta dal momento del sui arrivo in Italia.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Alimentari industria Conflavoro - Stesura del 4/7/2025

25/07/2025

Formazione continua: welfare per aziende e lavoratori

25/07/2025

Alimentari industria Conflavoro. Rinnovo

25/07/2025

Lavoro subordinato sportivo: accordi collettivi da adeguare alla durata massima di 8 anni

25/07/2025

Bonus nuovi nati: 60 giorni in più per le domande

25/07/2025

Gratuito patrocinio: rigetto impugnabile con opposizione al giudice civile

25/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy