Il trust costituisce abuso se è finalizzato esclusivamente ad un vantaggio fiscale

Pubblicato il 20 novembre 2012 Con ordinanza depositata il 19 novembre 2012, la n. 20254, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una contribuente a cui era stata contestata un’elusione fiscale in considerazione della costituzione di un trust familiare e dell’acquisto di un immobile come prima casa.

Ribaltando le decisioni delle commissioni tributarie, provinciale e regionale, la Suprema corte ha sottolineato come, perché un’operazione possa essere considerata come un abuso di diritto, è necessaria la presenza di due fattori. In primo luogo, occorre che il contribuente abbia conseguito un vantaggio fiscale; in secondo luogo, tale vantaggio deve aver costituito la ragione determinante dell'operazione medesima.

E nel caso di specie, la difesa della contribuente aveva dedotto una serie di ragioni economiche e familiari giustificative della costituzione del trust, ragioni che secondo la Corte meritavano un apprezzamento di merito.
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