Il turno autogestito è mero indizio

Pubblicato il 27 aprile 2009 La Corte di Cassazione, con la sentenza 9234/2009, accogliendo il ricorso di un’infermiera nei confronti di una clinica privata, ha esaminato la questione in un quadro generale, affermando che la prestazione di infermiere professionale all’interno di una struttura può essere svolta sia nella forma di lavoro autonomo che con un rapporto subordinato. In questo secondo caso, però, si devono distinguere gli elementi di subordinazione ineliminabili - connessi alle modalità, al luogo e ai tempi di svolgimento della prestazione - che sono solo funzionali al servizio e che non vanno confusi con una vera e propria subordinazione negoziale. In questi casi risulta decisiva per i necessari chiarimenti l’assunzione delle prove caso per caso. Con riferimento al caso in esame, i giudici ritengono che l’elasticità dei turni non cancella la subordinazione. Cioè, il turno autogestito non dimostra necessariamente che i rapporti di lavoro degli infermieri siano autonomi e non subordinati.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Appalti: il Consiglio di Stato torna sui criteri di equivalenza dei CCNL

05/12/2025

Stress da lavoro: dipendente risarcito anche senza mobbing

05/12/2025

Nuova delega unica agli intermediari dall'8 dicembre

05/12/2025

Nuovo Codice dell’edilizia: parte il riordino

05/12/2025

Vittime del dovere e equiparati: estesa l’esenzione IRPEF

05/12/2025

Bilanci 2025: nuove checklist Assirevi per IFRS e informativa aggiuntiva

05/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy