Arrivano chiarimenti operativi in materia di ravvedimento operoso applicabile agli illeciti doganali, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla riforma sanzionatoria.
La circolare n. 38 del 30 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) assume particolare rilevanza in quanto coordina la disciplina doganale con l’impianto sanzionatorio tributario generale, richiamato espressamente dall’articolo 104 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC), approvate con il D.lgs. n. 141/2024.
In assenza di previsioni specifiche, trovano quindi applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dei D.lgs. n. 471/1997 e n. 472/1997, inclusa la disciplina del ravvedimento operoso.
In base ai chiarimenti forniti l’Agenzia delle Dogane:
Resta fermo il potere dell’Amministrazione di effettuare controlli successivi sulla correttezza degli importi versati a titolo di tributo, interessi e sanzione ridotta.
Richiamando la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016, l’ADM conferma l’ammissibilità del cosiddetto ravvedimento frazionato.
In particolare, il ravvedimento è considerato valido anche quando:
A tal fine, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Calcolo degli interessi di mora
La circolare 38/D/2025 richiama l’articolo 49 delle DNC, che disciplina il calcolo degli interessi dovuti dalla nascita dell’obbligazione doganale fino al pagamento del tributo:
Uno degli aspetti più rilevanti della circolare n. 38/2025 riguarda le modalità di pagamento della sanzione ridotta a partire dal 1° gennaio 2026.
In applicazione dell’articolo 114 delle DNC, la sanzione dovuta a seguito di ravvedimento operoso potrà essere versata direttamente in dichiarazione doganale, utilizzando esclusivamente i seguenti codici tributo:
La circolare n. 38 del 30 dicembre 2025 distingue tre fattispecie operative.
1. Infedele dichiarazione
Il contribuente presenta una dichiarazione di rettifica indicando:
2. Omessa dichiarazione
Il contribuente presenta la dichiarazione doganale, compilando il campo di liquidazione con:
3. Pagamento a seguito di contestazione già notificata
Il versamento avviene tramite strumenti diversi dal contante (bonifico, bollettino postale, pagoPA), indicando nella causale:
In tali casi, l’ufficio procede alla redazione della A22, senza emissione dello Z20.
Qualora la sanzione ridotta venga pagata successivamente al tributo e agli interessi, gli uffici doganali provvedono comunque all’introito utilizzando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50% dell’importo.
Anche in questa ipotesi, la data rilevante ai fini del ravvedimento resta quella del pagamento della sanzione.
Una volta perfezionato il ravvedimento, il contribuente è tenuto a trasmettere una comunicazione via PEC all’ufficio doganale competente, utilizzando il modello allegato alla circolare.
La comunicazione deve essere effettuata:
A seguito della comunicazione, l’ufficio effettua i controlli di competenza e ne comunica l’esito al contribuente. In caso di ravvedimento incompleto o irregolare, l’Amministrazione procederà alle ordinarie attività di accertamento, riscossione e irrogazione delle sanzioni.
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