Illecito disciplinare per il notaio che non assicura la sottoscrizione degli atti tradotti

Pubblicato il 09 maggio 2013 Il notaio che, rogando un atto in italiano, tradotto in lingua straniera ai sensi dell’articolo 55 della Legge notarile, non assicuri la sottoscrizione tanto dell’originale, quanto della traduzione, commette un illecito disciplinare sanzionabile con l’ammenda ai sensi dell’articolo 137 della Legge notarile medesima, e non con la sospensione ex articolo 138.

Occorre ritenere, infatti, che “un'unica sottoscrizione, ancorché vergata in calce alle due parti che si susseguono senza interruzione non soddisfa le esigenze che il legislatore ha inteso tutelare” e, quindi, “l'effettività della verifica della traduzione”.

E’ questo l’assunto reso dalla Seconda sezione civile della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 9771 depositata il 16 aprile 2013 e pronunciata nei confronti di un notaio che era stato condannato disciplinarmente per aver redatto e tradotto in lingua straniera diversi atti, senza provvedere ad apporre le debite sottoscrizioni “delle parti, dell'interprete, dei testimoni” in calce al testo redatto in italiano.
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