Illegittima la norma che prevede la perdita di efficacia della sospensiva della cartella di pagamento

Pubblicato il 24 luglio 2010

La Corte Costituzionale – con sentenza n. 281/2010 del 23 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che prevede la definitiva perdita di efficacia della sospensiva della cartella di pagamento.

Il fatto riguarda il recupero di un incentivo (uno sgravio contributivo) non ammesso, cioè considerato incompatibile con il Trattato UE, per il quale era stata prevista l’emissione immediata di una cartella esattoriale, impugnabile dinanzi agli organi della giustizia civile.

Secondo quanto sancito dalla legge n. 59/2008, il giudice doveva obbligatoriamente fissare la data dell’udienza di trattazione entro 30 giorni e decidere la causa nei successivi 60 giorni. Ammessa un’unica possibile proroga di altri 60 giorni. Ciò vuole dire che la cartella esattoriale emessa al fine di recuperare lo sgravio illegalmente concesso poteva essere sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, decorsi i quali la stessa diveniva efficace.

I giudici costituzionali hanno ritenuto illegittimo questo procedimento, dal momento che la perdita di efficacia della cartella è subordinato al puro decorso di un termine senza che venga effettuata alcuna verifica sulla persistenza o aggravamento della circostanza che aveva condotto al provvedimento. Cioè, la norma che regola tale sospensione è considerata in contrasto con la Carta costituzionale, in quanto rende asimmetrica la posizione delle parti, con evidente lesione della parità di diritto, dato che l’ente che ha proceduto ad iscrivere a ruolo il credito può azionarlo in via esecutiva, esclusivamente al decorso di un breve arco di tempo. Il tutto attribuendogli un ingiustificato vantaggio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy