Illegittima precarizzazione Tutela solo risarcitoria

Pubblicato il 04 agosto 2016

In regime di lavoro pubblico contrattualizzato, nel caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, cui abbia seguito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, il dipendente ha diritto – fermo restando il divieto di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato ex art. 36 comma 5 D.Lgs. 165/2001 – al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio.

Risarcimento pari, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 Legge 183/2010, ad un’indennità onnicomprensiva che va da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo a ben specificati criteri.

E’ quanto in sintesi stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, parzialmente respingendo il ricorso di un autista di scuolabus comunale, il quale deduceva l’illegittima stipula, da parte dell’Ente locale, di una serie di contratti a termine per la durata di ben 12 anni, chiedendo conseguentemente l’accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato.

Vietata conversione rapporto a tempo indeterminato

Ma detta richiesta non trova accoglimento in Cassazione, per cui il divieto di trasformazione del contratto di lavoro con la p.a. da tempo determinato a tempo indeterminato – chiariscono gli ermellini – è rimasta una costante più volte ribadita dallo stesso legislatore. Sicché non può predicarsi la conversione del rapporto quale sanzione dell’illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro o comunque dell’illegittimo ricorso a tale fattispecie contrattuale.

D’altra parte il rispetto della normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato – puntualizza ancora la Corte Suprema – risulta essere presidiato, oltre che dall'obbligo di risarcimento al dipendente, da varie disposizioni di contorno con carattere fortemente dissuasivo, che fanno principalmente perno sulla responsabilità anche patrimoniale del dirigente cui sia ascrivibile l’illegittimo ricorso al contratto a termine.

Infine, la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di dette disposizioni, carattere meramente risarcitorio, è giustificata dal principio dell’accesso alla pubblica amministrazione esclusivamente mediante concorso pubblico, a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. Il che rende non omogeneo il rapporto di impiego alle dipendenze della p.a. rispetto a quello alle dipendenze dei datori privati.

Entità risarcimento

Quanto invece all’entità del risarcimento da accordare al dipendente, la Corte di Cassazione – con sentenza n.16226 del 3 agosto 2016  – ha infine chiarito come il lavoratore pubblico, e non già quello privato, sia esonerato dalla prova del danno (secondo un’interpretazione comunitariamente orientata), per cui abbia intanto diritto, senza necessità di prova alcuna, all'indennità risarcitoria di cui al menzionato art. 36 comma 5.

Non gli è in ogni caso precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso, perché impegnato in reiterati contratti a termine in violazione di legge, si siano eventualmente tradotte in un danno patrimoniale più elevato

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