Illegittimo il licenziamento intimato per le offese all’amministratore su un gruppo facebook chiuso

Pubblicato il 12 settembre 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21965 del 10 settembre 2018, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da un’azienda ad un dipendente che aveva offeso l’amministratore nel corso di una conversazione su facebook in un gruppo chiuso e la cui schermata, stampata, era stata inviata all'azienda per mano di un anonimo.

Nel caso di specie la chat su facebook in cui era avvenuta la conversazione in questione era composta unicamente da iscritti ad un sindacato e si trattava quindi di una chat chiusa o privata, come peraltro ricavabile dall'invio anonimo della stampa della conversazione, e desumibile dal contenuto stesso della conversazione il che – per la Corte – ha consentito di ritenere accertata la volontà dei partecipanti alla chat di non diffusione all'esterno delle conversazioni ivi svolte.

Quindi, in definitiva, la conversazione tra gli iscritti al sindacato era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all'esterno, e , questo, ha portato ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria.

Alla luce di quanto sopra, gli Ermellini hanno sentenziato la mancanza del carattere illecito - da un punto di vista oggettivo e soggettivo - della condotta ascritta al lavoratore, riconducibile piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente.

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