Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è illegittimo, anche laddove il datore di lavoro abbia omesso di comunicare mediante modello UNILAV al Servizio per l'Impiego l'instaurazione di rapporti di tirocinio formativo. Tale provvedimento di sospensione non deve essere adottato qualora, pur in assenza di comunicazione UNILAV da parte del datore di lavoro, il soggetto promotore abbia comunque assicurato i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e abbia trasmesso la convenzione e il progetto formativo alla Regione e al Servizio ispettivo della DTL. Tali ultimi adempimenti, infatti, rendono il rapporto di tirocinio conosciuto alla Pubblica Amministrazione.
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