Illegittimo il provvedimento di sospensione riguardante un irregolare rapporto di tirocinio

Pubblicato il 09 novembre 2012

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è illegittimo, anche laddove il datore di lavoro abbia omesso di comunicare mediante modello UNILAV al Servizio per l'Impiego l'instaurazione di rapporti di tirocinio formativo. Tale provvedimento di sospensione non deve essere adottato qualora, pur in assenza di comunicazione UNILAV da parte del datore di lavoro, il soggetto promotore abbia comunque assicurato i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e abbia trasmesso la convenzione e il progetto formativo alla Regione e al Servizio ispettivo della DTL. Tali ultimi adempimenti, infatti, rendono il rapporto di tirocinio conosciuto alla Pubblica Amministrazione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy