Illegittimo il sequestro per equivalente di una cessione pro solvendo di crediti

Pubblicato il 17 luglio 2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27750/2010, ha stabilito che è illegittimo il sequestro per equivalente di una cessione di crediti pro solvendo, in quanto per potersi configurare come reato è necessario che il profitto dell’operazione sia tangibile e cioè si manifesti sotto forma di effettivo arricchimento patrimoniale acquisito e non si palesi sotto forma di credito non riscosso o addirittura sotto forma di cessione pro solvendo dello stesso credito.

Secondo i Supremi giudici, infatti, il profitto deve essere individuabile concretamente e derivare da un effettivo arricchimento patrimoniale dell’indagato e non deve apparire “virtuale” in quanto non riscosso. A maggior ragione, la cessione pro solvendo del credito ad una banca a garanzia di un’anticipazione di denaro non è soggetta a confisca per equivalente, dato che nella fattispecie in considerazione la liberazione del cedente si verifica solo quando il cessionario ha ottenuto il pagamento dal debitore ceduto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy