Illegittimo l’accertamento induttivo basato solo su uno scostamento dei ricavi dai parametri

Pubblicato il 18 ottobre 2012 Con sentenza n. 17840 del 17 ottobre 2012, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato da un piccolo artigiano, ribadisce l’illegittimità dell’accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dei ricavi dal parametro standard. Pertanto, è onere dell’Amministrazione finanziaria produrre ulteriori prove a giustificazione della pretesa fiscale.

Ad avviso della Sezione Tributaria della Corte, infatti, il metodo induttivo può essere applicato dal Fisco solo qualora vi siano ulteriori elementi negativi a carico del contribuente. Non è sufficiente il rilevo che il contribuente abbia applicato una percentuale di ricarico diversa da quella che mediamente è fissata per il settore di appartenenza. Questa non costituisce una prova per presunzione. Vi devono essere ulteriori indizi tali da incidere sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, quali l'abnormità e l'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore.

In assenza di ciò, grava sul Fisco provare “la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti, e senza peraltro che il richiamo a tale regola di esperienza comporti un'inversione dell'onere della prova”.

Dunque, in caso di accertamento basato sugli studi di settore, si riporta in sentenza un ulteriore principio pro-contribuente: “sembra doversi ritenere viziato da illegittimità l'avviso di accertamento il quale tragga origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l'Amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l'inattendibilità dei dati riscontrati, rispetto all'ausilio statistico, e senza che la medesima amministrazione abbia argomentato in ordine alle giustificazioni prospettate dal contribuente”.
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