Immissione rumorose, risarcito il danno morale pure senza malattia

Pubblicato il 17 ottobre 2015

In materia di risarcibilità del pregiudizio subito per immissioni sonore che superino la soglia di tollerabilità, la Corte di cassazione, Terza sezione civile – sentenza n. 20927 del 16 ottobre 2015 – ha ricordato come, anche quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del dritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale.

Inoltre, l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.

Del resto, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

In applicazione di detto principio, posto anche a fondamento della tutela della vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno di essa, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte riconosciuto alle parti che avevano subito immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, pur non sussistendo alcuno stato di malattia.

A seguito della cosiddetta “comunitarizzazione” della Cedu, quindi, conseguente all’approvazione del Trattato di Lisbona, il giudice interno che abbia a trattare casi di immissioni “non può non conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione”.

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