Immobile acquisito in parte con donazione. Bonus prima casa ripetibile

Pubblicato il 06 aprile 2021

Fornite istruzioni, dall’Agenzia delle Entrate, sulla possibilità di beneficiare nuovamente del bonus prima casa in caso di riacquisto di un nuovo immobile quando il precedente è stato ottenuto al 50% con donazione del padre e al 50% a titolo oneroso.

Con risposta n. 228 fornita il 2 aprile 2021, le Entrate trattano il caso di un contribuente che possiede un immobile destinato a prima casa di abitazione, acquisito per il 50% da donazione da parte del proprio padre e per l’altro 50% a titolo oneroso da uno zio. Si chiede se l’acquisto di una nuova abitazione consente di richiedere il bonus prima casa, precisando che si provvederà, come da legge, ad alienare il precedente immobile entro un anno.

Si fa presente che il Testo Unico di Registro consente al contribuente di fruire degli sconti in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, anche se risulti già in possesso di un’altra abitazione ottenuta con le agevolazioni, a condizione che lo stesso si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Tale norma deve esser coordinata con quella della L. 342/2000, concernente gli acquisti per successione e donazione: si prevede, quindi, che la titolarità di un diritto acquisito con l'agevolazione prima casa, nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione, con eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire del bonus nell'ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione.

La previsione normativa si adatta al caso in questione dove la metà del precedente acquisto di immobile abitativo agevolato è avvenuto per donazione.

Bonus prima casa. Riacquisto di immobile se il precedente è avvenuto per metà con donazione

L’Agenzia spiega come sia possibile non perdere il diritto all'agevolazione prima casa: il contribuente deve alienare, entro un anno dall’acquisto, almeno il 50 percento dell'immobile preposseduto, ossia la quota acquistata a titolo oneroso.

Inoltre, si specifica che la vendita può avvenire sia con atto a titolo gratuito che a titolo oneroso.

In ultimo, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 11quinquies, DL n. 183/2020, il periodo di sospensione dei termini per avvalersi dell'agevolazione prima casa è stato portato al 31 dicembre 2021, con la conseguenza che i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominceranno a decorrere il 1° gennaio 2022.

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