Immobile venduto senza parcheggio? Nulla la clausola del contratto

Pubblicato il 05 agosto 2017

Integrazione ope legis

Allorché in un fabbricato condominiale di nuova costruzione, il godimento del relativo spazio per parcheggio non sia stato assicurato al singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà di detto spazio, si ha la nullità di detto contratto nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del contratto medesimo tramite riconoscimento automatico di un diritto reale d’uso del parcheggio da parte del condomino, nella misura corrispondente ai parametri della disciplina normativa vigente all'epoca dell’edificazione.

Vincolo pubblicistico di destinazione parcheggio – unità abitativa

La nullità e conseguente integrazione del contenuto del contratto, pertanto, riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell’area o di parte dell’area destinata a parcheggio, la sottrae alla sua destinazione, che è quella di assicurare ai condomini l’uso di essa. Né la nullità dell’atto di acquisto può essere esclusa dalla circostanza che gli acquirenti delle sole aree di parcheggio (vendute dunque separatamente dalle corrispondenti unità abitative) siano altri condomini dello stesso edificio, posto che lo standard urbanistico prescritto dalla Legge n. 765/1967 pone un vincolo pubblicistico di destinazione degli spazi adibiti a parcheggio, in favore delle singole unità immobiliari; con la conseguenza che il godimento spetta al proprietario del singolo appartamento.

E' tutto quanto si legge nella sentenza n. 19649 del 4 agosto 2017, resa dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile. 

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