Immobili con reverse charge

Pubblicato il 23 luglio 2007

Recependo la norma comunitaria, introdotta dal ministero dell’Economia con il decreto 25 maggio “Gazzetta Ufficiale” n. 152, il meccanismo del reverse charge, dal prossimo 1° ottobre, potrà essere applicato alle cessioni di fabbricati strumentali qualora le imprese cedenti decidano per l’imponibilità Iva secondo il Dpr 633/72. In caso di vendita imponibile di immobili per opzione il debitore d’imposta può essere individuato nel cessionario anziché nel cedente. La disciplina interessa i fabbricati classificabili nelle categorie catastali B, C, D, E ed inoltre quelli di categoria A/10 se la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o nella concessione edilizia. Qualora l’operazione di cessione rientri tra le tre ipotesi previste dal Dpr 633/72 per le quali non è applicabile l’inversione contabile, dovrà essere emessa regolare fattura con l’imposta applicata, poiché l’emissione di fattura in regime di reverse charge invece che dell’Iva ordinaria o ridotta, determina una sanzione a carico dell’emittente variabile tra il 100 ed il 200% dell’Iva corrispondente all’imponibile non documentato o non registrato, con un limite di 516,00 euro. La stessa sanzione viene applicata all’acquirente di fabbricati strumentali per i quali è stata rilasciata una fattura irregolare ma avrà la possibilità di regolarizzare l’Iva aggiuntiva con un versamento da effettuarsi entro trenta giorni dalla registrazione della fattura.

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