Immobili rurali esenti dall'Ici, retroattività del nuovo classamento

Pubblicato il 20 aprile 2015 La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con la sentenza n. 378/01/2015 depositata il 1° aprile 2014, ha accolto il ricorso di una cooperativa a r.l. contro l'avviso di accertamento Ici che le era stato notificato per l'anno 2009, relativamente a due immobili rispettivamente classificati nelle categorie D/8 e A/2.

La contribuente aveva lamentato che, poiché i due beni erano strumentali all'attività agricola dalla stessa svolta, gli stessi dovevano considerarsi esenti Ici ab origine, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo n. 504/1992, indipendentemente dal tipo del loro accatastamento.

Per questi immobili, inoltre, la cooperativa aveva prodotto in giudizio la domanda di variazione catastale che la medesima aveva presentato all'Agenzia del Territorio nel corso dell'anno 2011, domanda ritenuta dai giudici provinciali come “conforme” alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 bis del Decreto legge n. 70/2011.

La Ctp, quindi, riconoscendo la ricorrenza dei requisiti per l'attribuzione agli immobili di specie della caratteristica della ruralità, ha altresì ammesso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5 bis del Decreto legge n. 102/2013 con il quale è stata espressamente sancito l'effetto retroattivo del nuovo classamentoa decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Ne conseguiva l'esenzione Ici anche per l'annualità in discussione (2009).
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