Impedito controllo, escluso per condotte omissive

Pubblicato il 29 agosto 2017

Il delitto di impedito controllo di cui all’articolo 2625 del Codice civile, posto in essere dagli amministratori che impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, è ravvisabile qualora l’amministratore non si limiti a negare, in tutto o in parte, l’ostensione della documentazione contabile e societaria, ma ponga in essere operazioni positive volte ad occultare i documenti richiesti, ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri e/o dei verbali assembleari.

Trasmissione dei documenti solo parziale e senza alterazione

Detta fattispecie non è dunque ravvisabile quando la condotta dell’amministratore si sia concretizzata nel trasmettere solo parte della documentazione societaria richiesta, senza che lo stesso abbia provveduto ad alterarne il contenuto o a compiere altri artifici contabili.

Il fatto materiale, quindi, meramente omissivo, non corrisponde alla fattispecie astratta delineata dal legislatore nella norma incriminatrice, che postula piuttosto una condotta attiva.

E’ sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con sentenza n. 39443 del 28 agosto 2017, ha annullato, perché il fatto non sussiste, la condanna per il reato di impedito controllo, irrogata dai giudici di merito a carico del socio amministratore di una Sas.

Sul danno lamentato

Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha, altresì, escluso che la lamentata mancata corresponsione al socio accomandante, che nel frattempo era receduto, della propria quota nel termine stabilito per legge, nonché la divergenza dell’importo offerto a tale titolo rispetto al reale o alla pretesa dell’avente diritto, non costituivano il danno direttamente discendente dalla “non consentita consultazione” dei documenti contabili e societari in genere.

Essi, infatti, erano dipesi da una scelta della società, amministrata sì dall’imputato, ma dotata di propria personalità giuridica. Senza contare che, rispetto a tale determinazione, la mancata trasmissione dei documenti non assumeva, di fatto, alcuna incidenza.

Quelli lamentati, in definitiva, non costituivano l’evento di danno patrimoniale in senso naturalistico e giuridico, derivato causalmente dall’azione materiale di impedito controllo, per come delineato dalla norma incriminatrice.

 

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