La generazione e vendita di energia elettrica tramite impianto agrivoltaico non deve essere sempre considerata un'attività collegata alla produzione di reddito agricolo. In tal senso la risposta n. 61 del 4 marzo 2025 fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda l'applicazione del criterio relativo al fatturato delle attività svolte, sarà necessario che quello derivante dall'attività agricola principale superi quello proveniente dalla produzione totale di energia elettrica da fonti fotovoltaiche (compresi impianti fotovoltaici e agrivoltaici) che eccede la soglia di 260.000 kwh all'anno.
Viene presentata una richiesta di interpello per ottenere chiarimenti riguardo alle modalità di tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta da un impianto agrivoltaico avanzato gestito da un imprenditore agricolo.
L'impianto in questione è un impianto fotovoltaico posizionato a una certa altezza dal suolo, in modo da permettere la prosecuzione delle attività agricole e pastorali sul terreno sottostante o sul sito di installazione, assicurando al contempo una valida produzione di energia da fonti rinnovabili.
In merito a quanto sopra, l'Istante pone le seguenti domande:
- Primo quesito: se la vendita di energia prodotta da impianti agrivoltaici (come quello descritto nell'istanza, con una potenza di 5 MW) possa essere sempre considerata "attività connessa alla produzione di reddito agrario", in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- Secondo quesito: se sia possibile realizzare un impianto "agrivoltaico avanzato" da 5 MW (quindi superiore a 1 MW) senza dover rispettare altre condizioni o limitazioni relative all'estensione minima del terreno coltivato con colture agricole tradizionali.
- Terzo quesito: qualora fosse necessario rispettare la prevalenza del volume d'affari derivante dall'attività agricola principale rispetto a quello derivante dalla vendita di energia "agrivoltaica", se il mancato rispetto di questa condizione per un anno possa essere considerato come una carenza dovuta a eventi straordinari, e quindi "non venga ritenuto mancante il requisito della 'prevalenza di volume d'affari'" per quell'anno, quando il rapporto di prevalenza è stato costantemente rispettato almeno nel corso di un periodo di sei anni.
Nella risposta n. 61 del 4 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda che gli impianti agrivoltaici si differenziano dai tradizionali impianti fotovoltaici a terra perché sono installati a una distanza dal suolo che permette di continuare l’attività agricola nel terreno sottostante.
Va sottolineato che, in base all'art. 1, comma 423 della L. n. 266/2005, la produzione e la vendita di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili fotovoltaiche da parte degli agricoltori:
Queste disposizioni si applicano a imprenditori agricoli singoli, società semplici, enti non commerciali e società agricole che abbiano scelto l’imposizione fiscale basata sul catasto, secondo l'art. 1, comma 1093 della L. 296/2006 (a condizione che sia rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale, come indicato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86/2015 e nella risposta all'interpello n. 11/2024).
A tal proposito, con la circolare n. 32/E del 2009, l'Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo al trattamento fiscale della produzione e vendita di energia elettrica e termica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
È stato stabilito, richiamando le linee guida fornite dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota prot. n. 3896 del 27 luglio 2008, che i criteri per considerare queste attività come connesse all'attività agricola siano i seguenti:
I criteri espressi nella circolare n. 32/E del 2009 sono ancora considerati validi per l'applicazione del regime di tassazione forfettaria stabilito dal comma 423 della L. n. 266/2005 per la produzione e la vendita di energia da impianti fotovoltaici da parte degli agricoltori, fermo restando che il reddito derivante dalla produzione di energia fotovoltaica sia determinato catastalmente, sempre entro il limite di 260.000 kWh annui indicato.
Considerando che l’istante intende costruire un impianto definito come agrivoltaico avanzato e che lo stesso è posizionato a un'altezza dal suolo tale da permettere di mantenere la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno sottostante o sull'area di installazione, assicurando al contempo una produzione efficiente di energia da fonti rinnovabili, è stato richiesto un parere al Mase.
Il Ministero in questione ritiene che, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, i criteri per la connessione delle attività di produzione e vendita di energia fotovoltaica, così come indicati nella circolare n. 32/E del 2009, si applichino anche agli impianti agrivoltaici.
Con riferimento al primo quesito, va detto che la produzione e vendita di energia elettrica da impianti agrivoltaici non debba essere automaticamente considerata come un'attività connessa che genera reddito agrario.
La produzione e vendita di energia elettrica da impianti agrivoltaici, per la parte che supera i 260.000 kWh annuali, saranno soggette a tassazione forfettaria come previsto dal comma 423, a condizione che siano soddisfatti almeno uno dei requisiti indicati nelle lettere a), b) e c) del punto 2 del paragrafo 4 della circolare n. 32/E del 2009.
Nel caso in cui manchino i requisiti sopra indicati, le operazioni di produzione e vendita di energia agrivoltaica che superano il limite annuale di 260.000 kwh saranno soggette al regime fiscale standard per i redditi d’impresa.
Inoltre, non si condivide l'affermazione dell'Istante secondo cui l'impianto agrivoltaico descritto nella richiesta adempia "in ogni caso" al requisito della connessione legato all'integrazione architettonica (totale o parziale).
Infatti, il requisito riguarda situazioni in cui si tratti di "impianti con integrazione architettonica" o "impianti parzialmente integrati", come definiti nell'articolo 2 del DM 19 febbraio 2007, che siano "realizzati su strutture aziendali già esistenti". Tuttavia, questo non risulta applicabile al caso in questione, poiché l'impianto agrivoltaico in oggetto si distingue per la presenza di strutture (pali), benché smontabili, progettate appositamente per sostenere i pannelli. Di conseguenza, questi pannelli non sono integrati né realizzati su strutture aziendali preesistenti.
Con riferimento agli altri quesiti posti, le risposte si ritengono assorbite da quanto sopra specificato, aggiungendo solo che, qualora la produzione di energia elettrica avvenga tramite l'utilizzo di diversi impianti fotovoltaici (e agrivoltaici), per verificare il requisito di connessione indicato dalla lett. b) della circolare n. 32/2009:
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