Impianti audiovisivi e strumenti di controllo: nuove istruzioni dell’Ispettorato

Pubblicato il 20 febbraio 2018

Con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato a fornire istruzioni in merito agli impianti audiovisivi ed agli altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Più nello specifico, la circolare si sofferma su:

Con riferimento all’istruttoria, si segnala il riconoscimento della possibilità, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, ad esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.

Per quanto concerne la tutela del patrimonio aziendale, viene chiarito che i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

L’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” riprese dalle telecamere sarà, invece, autorizzato solo in casi eccezionali, debitamente motivati.

Infine, la circolare dell’INL chiarisce che in caso di riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “rendere la prestazione lavorativa” e pertanto, nel caso di specie si può prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

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