Impianti fotovoltaici, il trattamento tributario dipende dalla classificazione catastale

Pubblicato il 20 dicembre 2013 Con la corposa circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate analizza il problema dell’inquadramento degli impianti per la produzione di energia fotovoltaica, soffermandosi in particolar modo sulla loro classificazione catastale e sul conseguente trattamento, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, da applicare agli incentivi erogati ai titolari degli stessi.

Particolare attenzione viene dedicata alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici e del relativo trattamento fiscale.

È evidenziato come mentre, ai fini catastali, non rileva la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici né il fatto che esse possano essere posizionate in un altro luogo senza alterazione della loro funzionalità, da un punto di vista fiscale, invece, il requisito dell’amovibilità è essenziale per la qualificazione degli impianti fotovoltaici.

Secondo l’Agenzia la classificazione degli impianti fotovoltaici tra i beni mobili o immobili dipende dalla loro definizione catastale.

Tali impianti si considerano comunemente immobili quando essi configurano una centrale di produzione di energia elettrica rinnovabile autonoma che si può censire nelle categorie catastali D/1 e D/10, rispettivamente dedicate agli opifici e ai fabbricati rurali strumentali. Tra essi si fanno rientrare gli impianti a terra e anche gli impianti posizionati sui tetti dei fabbricati quando lo stesso impianto integra il valore, oppure la redditività ordinaria, in misura superiore al 15%.

In generale, dunque, vengono fatti rientrare nella classificazione degli immobili gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica per la vendita quando la loro potenza eccede i limiti del consumo privato.

Viceversa, sono invece da classificare come beni mobili gli impianti fotovoltaici che possono essere trasferiti da una parte all’altra senza perdere le loro caratteristiche e senza che l’operazione risulti troppo onerosa da divenire antieconomica. Inoltre, essi devono anche soddisfare questi altri requisiti: avere una potenza non superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall'impianto medesimo; il volume relativo all'intera area destinata all'intervento deve essere inferiore a 150 metri cubi e devono avere una potenza complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite.
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