Importatori, formalità doganali per i costi di sdoganamento. Istruzioni

Pubblicato il 22 giugno 2021

L’Agenzia delle Dogane torna a fare chiarezza sul corretto comportamento che gli operatori economici (in particolare i provider di servizi doganali che operano nell’e-commerce) devono avere nei rapporti con i clienti, per i quali è richiesta trasparenza e, soprattutto, una corretta esposizione dei costi sostenuti per lo sdoganamento.

A tal fine, con la determinazione direttoriale n. 202841/2021 del 18 giugno, l’Agenzia ha stabilito che tutti gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati (importatori) sono tenuti, nell’ambito delle operazioni per le quali sorge o potrebbe sorgere una obbligazione doganale, ad esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale relative all’espletamento dei loro servizi.

È importante, infatti, distinguere chiaramente le singole voci di spesa dagli importi relativi a dazio e IVA.

Ciò, specificatamente, nel quadro degli acquisti online, dove gli operatori economici, in considerazione delle rese di consegna che impongono l’arrivo dei beni direttamente a destinazione dall’acquirente, agiscono per conto dei privati.

ADM rinnova, quindi, l’invito già espresso nel quadro e-commerce con una precedente informativa di febbraio, secondo il quale l’esposizione degli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all’IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell’Autorità doganale nonché le spese relative ai servizi prestati dai citati intermediari, deve essere rappresentata con la massima chiarezza e trasparenza, così da evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento.

Per questo motivo, gli importatori sono tenuti a non identificare, nei documenti commerciali, le spese relative ai loro servizi con diciture quali “oneri doganali” ovvero “costi di sdoganamento” o altre definizioni che richiamano l’attività di liquidazione degli oneri connessi all’obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell’Autorità doganale.

Tale comportamento costituisce parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici, ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione AEO.

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