Con un avviso diffuso il 25 agosto 2025, l’Agenzia delle Dogane ha annunciato una deroga temporanea riguardante l’implementazione del sistema di controllo delle importazioni ICS2 Release 3 (Fase 3) per il settore del trasporto stradale e ferroviario.
La misura si inserisce nel quadro dell’adeguamento alle nuove regole doganali europee e concede agli operatori un periodo aggiuntivo per conformarsi alle procedure richieste.
L’Italia ha chiesto e ottenuto una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2025, consentendo ai vettori stradali e ferroviari più tempo per completare la transizione al nuovo sistema.
Non tutti i Paesi hanno seguito la stessa linea. Alcuni Stati membri dell’UE – tra cui Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia, Portogallo, Svezia e altri – non hanno richiesto alcuna deroga.
In queste giurisdizioni, l’obbligo di utilizzo del sistema ICS2 per il trasporto su strada e ferrovia decorre già dal 1° settembre 2025, senza ulteriori margini di tolleranza.
Tale vincolo si applica a tutti gli operatori economici, indipendentemente dal Paese di registrazione del loro codice EORI, e comprende anche le spedizioni postali via terra e ferrovia.
L’avviso del 25 agosto 2025 precisa che non è consentito ricorrere a sistemi informatici precedenti o differenti, come:
L’unica eccezione riguarda i Paesi che hanno adottato l’NCTS P6 (opt-in): in questo caso, la presentazione della ENS tramite ICS2 può essere evitata solo se i dati richiesti sono già inclusi nella dichiarazione di transito e comunicati nei tempi previsti.
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che non saranno concesse ulteriori deroghe dopo il 31 dicembre 2025. Gli operatori devono quindi organizzarsi per garantire la piena conformità entro tale data.
Inoltre, la Commissione Europea ha ribadito che non sarà possibile attivare un Business Continuity Plan (BCP) a favore degli operatori che non saranno pronti: l’adeguamento al sistema ICS2 è pertanto inderogabile.
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