Importi del Fondo volo cumulabili con altre voci

Pubblicato il 08 aprile 2006

L’Inps con il messaggio 10994, del 7 aprile 2006, afferma che i pensionati del Fondo Volo, rioccupati successivamente alla liquidazione della pensione di vecchiaia presso un’azienda di navigazione aerea, possono cumulare pensione e reddito da lavoro. A tale proposito, secondo l’Istituto dovrà trovare applicazione la nuova disciplina in materia di cumulo in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’articolo 72, comma 1, della legge 388/2000, che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, anche nell’ipotesi in cui siano state liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, cioè prima del 1° gennaio 2001.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi in appalto per ministero difesa - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

17/03/2026

Imprese culturali e creative, nuove attività ammesse

17/03/2026

Requisiti pensione 2027-2028: tutte le regole Inps per accesso e deroghe

17/03/2026

Accisa gas naturale: nuove regole su dichiarazioni, cauzioni e controlli

17/03/2026

Part-time: niente full-time automatico e limiti alla variabilità dell’orario

17/03/2026

Congedo di paternità: diffusione stabile, ma con forti differenze territoriali

17/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy