Importi del Fondo volo cumulabili con altre voci

Pubblicato il 08 aprile 2006

L’Inps con il messaggio 10994, del 7 aprile 2006, afferma che i pensionati del Fondo Volo, rioccupati successivamente alla liquidazione della pensione di vecchiaia presso un’azienda di navigazione aerea, possono cumulare pensione e reddito da lavoro. A tale proposito, secondo l’Istituto dovrà trovare applicazione la nuova disciplina in materia di cumulo in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’articolo 72, comma 1, della legge 388/2000, che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, anche nell’ipotesi in cui siano state liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, cioè prima del 1° gennaio 2001.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto flussi migratori: conversione in legge in GU. Le novità in vigore

02/12/2025

Ex ILVA: indennizzi, fondi e CIGS

02/12/2025

Nuovo Bonus Mamme 2025: come chiederlo. Guida alla procedura

02/12/2025

Superbonus e crediti falsi: alle Sezioni Unite la qualificazione del reato

02/12/2025

Obbligazioni one coupon: perché il disallineamento degli interessi non è abuso del diritto?

02/12/2025

Nuove richieste di IGP per prodotti artigianali e industriali

02/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy