Importi del Fondo volo cumulabili con altre voci

Pubblicato il 08 aprile 2006

L’Inps con il messaggio 10994, del 7 aprile 2006, afferma che i pensionati del Fondo Volo, rioccupati successivamente alla liquidazione della pensione di vecchiaia presso un’azienda di navigazione aerea, possono cumulare pensione e reddito da lavoro. A tale proposito, secondo l’Istituto dovrà trovare applicazione la nuova disciplina in materia di cumulo in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’articolo 72, comma 1, della legge 388/2000, che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, anche nell’ipotesi in cui siano state liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, cioè prima del 1° gennaio 2001.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

DDL Semplificazioni, telemedicina nel pubblico impiego: sanzioni ai medici

14/10/2025

Indennità personalizzata per i licenziamenti illegittimi nelle Pmi

14/10/2025

Giovani e previdenza complementare: siglato il protocollo

14/10/2025

Locazioni pluriennali: tardiva registrazione con sanzione rivista

14/10/2025

Bonus veicoli elettrici 2025: apertura imminente della piattaforma per i cittadini

14/10/2025

Fermo pesca 2024: via libera all’indennità giornaliera di 30 euro

14/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy