Imposizione fiscale della polizza assicurativa collettiva

Pubblicato il 24 settembre 2020

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 18 settembre 2020, n. 383, afferma che le quote accantonate, con polizza, dal Comune a favore degli agenti di polizia municipale hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore dei lavoratori dipendenti, e come tali, sono imponibili ai sensi dell'art. 51, comma 1, TUIR.

Nella fattispecie, il Comune ha attivato una polizza collettiva con una compagnia assicurativa finalizzata ad assicurare ai dipendenti una prestazione previdenziale integrativa.

Preliminarmente, l'Amministrazione finanziaria ricorda che all'art. 2, comma 2, TUIR, vengono tassativamente indicate le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro che, in deroga al principio d'onnicomprensività, sono esclusi, in tutto o in parte, dalla determinazione del reddito imponibile, fermo restando la messa a disposizione dei predetti servizi o beni alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

Nel caso prospettato, atteso che i beneficiari della polizza sono i lavoratori e che l'importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. fringe benefit), le somme dovranno essere trattate come componente positiva del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, TUIR. Invero, la predetta somma potrebbe, altresì, essere esente da regime fiscale innanzi citato laddove inferiore ai limiti d'applicazione del successivo comma 3, secondo cui l'emolumento in natura non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente, se sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, nella misura in cui risulti inferiore all'importo complessivo di euro 258,23.

In tale ipotesi, le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza dovranno essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazione sulla vita.

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