Imposta di bollo, l'acconto con le vecchie regole si scomputa

Pubblicato il 29 aprile 2015 L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43 del 28 aprile 2015, risponde ad un interpello ordinario in merito al pagamento dell'imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari (fatture e registri).

Sulle vecchie disposizioni dell'art. 7 del DM 23 gennaio 2004 è intervenuto il decreto Mef del 17 giugno 2014, che prevede il pagamento, tramite F24, “in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio".

La questione posta riguarda le societa` che avevano già provveduto a pagare secondo il Dm 23 gennaio 2004, ossia entro il 31 gennaio 2014 tramite modello F23 cartaceo, la differenza di imposta dovuta a saldo per i documenti informatici formati nell’anno precedente e l’acconto per i documenti formati nell’anno in corso.

La domanda è se l'acconto versato con modello F23 il 31 gennaio 2014 possa essere scomputato in fase di versamento con modello F24, nel caso gia` per l’annualita` 2014 debbano essere utilizzate le nuove modalita`.

In risposta l'Agenzia, in assenza di una specifica disciplina transitoria, richiama quanto recentemente indicato per il bollo virtuale, circolare n. 16 del 14 aprile 2015, ossia: “il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un’interruzione nella continuita` dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24”.

Pertanto, è possibile scomputare l’importo versato a titolo di acconto - gennaio 2014 con il Mod. F23 - dall’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta sui documenti informatici formati nell’anno 2014 - da versare entro il 30 aprile 2015 con Mod. F24.

In calce al documento una precisazione. Se l’importo pagato a titolo di acconto, nel mese di gennaio 2014 con il modello F23, è superiore all’imposta di bollo dovuta per i documenti informatici emessi o utilizzati per l’anno 2014, la differenza si potra` chiedere a rimborso (ex articolo 37 del Dpr n. 642/1972).
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