L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di imposta di bollo applicabile ai contratti pubblici esclusi, affrontando un tema di particolare rilevanza per stazioni appaltanti, enti pubblici e operatori economici.
Il quesito da cui origina la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 16 gennaio 2026 riguarda l’applicabilità dell’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) ai contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), ossia ai contratti di servizi aggiudicati tra stazioni appaltanti in presenza di un diritto esclusivo previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
L’obiettivo dell’istanza è ottenere un indirizzo interpretativo di carattere generale in merito al corretto regime dell’imposta di bollo applicabile a tali fattispecie contrattuali.
L’imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a imposizione gli atti e i documenti indicati nella tariffa allegata, comprese le scritture private che documentano rapporti giuridici di natura contrattuale.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il legislatore ha introdotto una modalità semplificata e sostitutiva di assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici disciplinati dal Codice.
In particolare, l’articolo 18, comma 10, D.lgs. 36/2023 prevede che:
L’articolo 56 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina gli appalti esclusi nei settori ordinari. In particolare, il comma 1, lettera a), riguarda i contratti di servizi aggiudicati:
Tali contratti sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni procedurali del Codice, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, ma restano soggetti, in base al comma 5 del medesimo articolo, ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, quali:
Nella risposta a consulenza giuridica n. 1 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a):
In conclusione, per i contratti di servizi esclusi ex articolo 56, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023:
Tale interpretazione conferma la finalità del legislatore di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali connessi ai contratti pubblici, estendendo il regime agevolato anche a fattispecie contrattuali formalmente escluse, ma sostanzialmente riconducibili all’area dei contratti pubblici.
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