Imposta evasa Costi da considerare

Pubblicato il 23 settembre 2016

Per imposta evasa deve intendersi l’intera imposta dovuta, da determinarsi tenuto conto delle risultanze probatorie acquisite nel processo penale, sulla base dell’analisi e della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento tributario.

Ne consegue che per la determinazione dell’imposta sottratta, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 – ed anche ai fini della verifica del superamento delle soglie di rilevanza penale – deve tenersi conto anche degli elementi negativi del reddito, a condizione che siano legittimamente detraibili. E spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi e persino entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale in tal senso. 

E ‘quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, accogliendo le ragioni di un contribuente, condannato per infedele dichiarazione, in quanto aveva omesso di dichiarare alcune vendite effettuate tramite una piattaforma on line.

Fondata, in particolare, la doglianza volta a sollevare la mancata considerazione, per la determinazione dell’imposta evasa, dei costi sostenuti dall’imputato per la produzione del reddito di cui sarebbe stata omessa l’indicazione nelle dichiarazioni fiscali.

Entità imposta sottratta Anche in base ai costi connessi

Al riguardo i giudici territoriali, puntualizza la Corte Suprema – muovendo dal presupposto della mancata indicazione dei ricavi delle vendite in questione nella contabilità d’impresa dell’imputato, con conseguente omessa indicazione di componenti attive di reddito nelle dichiarazioni fiscali – hanno erroneamente disatteso il rilievo dell’imputato, in ordine alla necessità, per determinare l’imposta sottratta e l’eventuale rilevanza penale della condotta, di considerare anche i costi connessi alla produzione di tali ricavi, ed in particolare i costi di acquisto dei beni oggetto di dette vendite.

Invero i giudici di merito si sono quì limitati a richiamare quanto dichiarato dalla Guardia di Finanza che ha condotto gli accertamenti, considerando gli oneri passivi nella misura indicata dall'imputato nelle dichiarazioni fiscali presentate, ed aggiungendo che sarebbe stato onere del contribuente medesimo, documentare l’esistenza di componenti negative di reddito maggiori di quelle valutate dall'Amministrazione finanziaria, inerenti agli esercizi in contestazione.

Alla luce di detti rilievi, nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 39379 del 22 settembre 2016 – occorre dunque, mediante rinvio alla Corte d’Appello, rideterminare la sussistenza e l’entità delle imposte sottratte, attraverso la considerazione dei costi documentati ed, in ogni caso, presumibili.

 

 

 

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