Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per l’erede “secondo” nella linea successoria

Pubblicato il 27 aprile 2012 Le agevolazioni “prima casa” possono essere richieste anche dall’erede per conto del defunto nei casi di trasferimenti di immobili “non di lusso” a titolo gratuito, derivanti da successioni e donazioni. Ancora, tali agevolazioni possono essere richieste anche dal successivo chiamato all’eredità, nel caso di primo erede deceduto, a condizione che in capo a quest’ultimo sussistano i requisiti previsti dalla legge per poter godere del suddetto regime agevolativo, alla data di apertura della successione.

Questa la precisazione contenuta nella risoluzione n. 40/E del 26 aprile 2012, con cui l’agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di chiarimenti circa la possibilità di ridurre, alla misura fissa, le imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge n. 342/2000.

L’istante, è un contribuente che, avendo perso entrambi i genitori a poco tempo di distanza, si è trovato nella condizione di dover presentare due dichiarazioni di successione, in qualità di erede di un immobile adibito ad abitazione principale, di cui i due genitori erano proprietari al 50%.

Per l’Agenzia, il contribuente aveva potuto agire in nome della madre deceduta per prima e richiedere l’abbattimento delle imposte ipo-catastali, essendo quest’ultima in possesso dei requisiti di legge, anche se il trasferimento dell’abitazione a suo favore era avvenuto prima della presentazione della dichiarazione di successione. Il contribuente, dunque, per quanto riguarda la successione del padre, si pone, rispetto alla madre, quale successivo chiamato all’eredità, ai sensi dell’articolo 479 del codice civile.

Ovviamente - spiega la risoluzione - spetta sempre all’erede superstite la legittimazione a produrre la dichiarazione di successione per conto della madre (dante causa), deceduta senza aver potuto accettare l’eredità e presentare la dichiarazione di successione. Inoltre, sempre in capo al figlio, secondo chiamato all’eredità, cade l’onere di presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, per beneficiare dell’agevolazione indicata in sede di successione ereditaria.
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