Imposta sulle piattaforme marine - IMPi. Chiarimenti dal Mef

Pubblicato il 16 dicembre 2020

Forniti dal Mef alcuni chiarimenti riguardanti l’IMPi – l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine - con riferimento alla definizione di piattaforma, al calcolo dell’imposta e alla presentazione della dichiarazione.

Le informazioni arrivano con risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020 emanata dal Ministero delle Finanze.

L’IMPi è stata istituita dal 1° gennaio 2020 (DL n. 124/2019) ed insiste sulla piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione. Tale tributo sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

In materia vengono chieste delucidazioni in merito:

IMPi. Oggetto dell’imposta

Poiché rientrano nel genere più ampio delle strutture marine le piattaforme con struttura emersa, le teste pozzo sottomarine e le unità galleggianti di stoccaggio temporaneo, si chiarisce che l’IMPi va applicata, per espressa volontà del Legislatore, solo sulla prima categoria di strutture marine con esclusione, quindi, delle unità galleggianti di stoccaggio temporaneo e delle teste pozzo sottomarine.

Non soggiacciono all’imposta, pertanto le navi destinate allo stoccaggio degli idrocarburi estratti in quanto non ancorate stabilmente al fondo marino e che fanno parte delle unità galleggianti di stoccaggio.

Sarà un successivo decreto ad individuare le singole piattaforme marine soggette ad imposizione, eliminando dubbi circa l’esatta individuazione del presupposto impositivo.

IMPi: base imponibile

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile delle piattaforme marine ai fini IMPi, il riferimento va fatto all'articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, richiamato dall'articolo 13, comma 3, D.L. n. 201/2011, applicando i coefficienti ivi previsti. Per tali manufatti, quindi, non è consentito scomputare la parte impiantistica nonché applicare la normativa sugli “imbullonati” (art. 1, comma 21, L. 208/2015).

IMPi: obbligo dichiarativo

Ai sensi del DL n. 124/2019, le disposizioni applicabili per l’obbligo dichiarativo sono quelle dell’Imu, in quanto non incompatibili con le caratteristiche dell’IMPi. Il termine per la presentazione della dichiarazione è quello del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso degli immobili.

In attesa del nuovo modello di dichiarazione Imu, i contribuenti devono utilizzare il modello approvato con decreto Mef 30 ottobre 2012.

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