Imposte sui redditi. Diritto di rimborso del lavoratore - contribuente

Pubblicato il 28 aprile 2021

Il lavoratore, identificandosi con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro.

E’ infatti del tutto indifferente, ai fini della spettanza del beneficio, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta.

Lo ha riconosciuto la Corte di cassazione con ordinanza n. 11050 del 27 aprile 2021, confermando l’accoglimento delle ragioni di un contribuente - lavoratore dipendente, oppostosi al silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso da lui avanzata per ottenere la restituzione del 90% delle somme pagate a titolo di Irpef prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 17, della Legge n. 289/2002, in quanto soggetto colpito dal sisma del dicembre 1990.

Dopo che i giudici delle Commissioni tributarie, sia provinciale che regionale, avevano accolto l’impugnazione del contribuente, l’Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte.

Secondo la difesa della ricorrente, solo il datore di lavoro, come “sostituto d’imposta”, era obbligato, per i redditi da lavoro dipendente, al versamento all’Erario delle ritenute d’acconto e solo egli, pertanto, sarebbe stato legittimato a chiederne il rimborso; per contro, il “sostituito” non aveva diritto ad alcun rimborso.

Anche il “sostituito” è legittimato a chiedere il rimborso della somma non dovuta

Doglianza, questa, giudicata infondata dalla Suprema corte, la quale ha richiamato, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, quanto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973 – si legge nella decisione – sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto davanti al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cosiddetto “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cosiddetto “sostituito”).

Difatti, il diritto al rimborso deve ritenersi attribuito al soggetto passivo dell’imposta in senso sostanziale, e non solo al mero sostituto d’imposta.

Secondo gli Ermellini, in proposito, non risultava essere vincolante nemmeno il diverso parere contenuto nelle circolari dell’Amministrazione, per come peraltro ricordato in diverse pronunce di legittimità.

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