Imprenditore familiare, imputazione dei redditi per quote di partecipazione

Pubblicato il 02 settembre 2014 Con la sentenza n. 384/3/2014 del 27 agosto, la Ctp di Reggio Emilia, sezione III, ha chiarito le modalità di attribuzione del maggiore reddito accertato in capo ad una impresa edile, che era stata oggetto di accertamento e che nell’anno del controllo e in quelli precedenti aveva dichiarato redditi bassi rispetto allo studio di settore applicato.

La sentenza ha specificato che in una impresa familiare, l’attribuzione del maggior reddito accertato in capo all’imprenditore e al socio familiare in misura percentuale differente da quella indicata nella dichiarazione dei redditi, non può essere operata dall’ufficio dell’Amministrazione finanziaria a meno che non sia stata contestata la titolarità delle quote di partecipazione agli utili.

Il maggior reddito contestato deve, infatti, essere imputato tenendo conto delle quote attestate dai partecipanti all'impresa famialire indipendentemente dall'effettiva percezione. Esso deve, così, essere distribuito in base alle partecipazioni dichiarate a meno che quest’ultime non siano contestate nel corso degli accertamenti effettuati.
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