Impresa artigiana, volume d'affari inidoneo per escludere il privilegio

Pubblicato il 21 marzo 2015 Il solo elemento dell'ammontare del volume d'affari è inidoneo, di per sé, ad accertare che un'impresa sia o meno “artigiana.

Ed infatti, per riscontrare o escludere la natura artigiana di un'impresa occorre fare riferimento, ai sensi dell'articolo 2083 del Codice civile, alla prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa e della sua famiglia rispetto al capitale ed all'altrui lavoro.

E' sulla base di questi assunti che le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5685 del 20 marzo 2015, hanno cassato, con rinvio, il provvedimento con cui il Tribunale di Verona, nell'ambito della decisione su di una domanda di insinuazione al passivo fallimentare, aveva confermato l'esclusione della natura privilegiata del credito vantato dalla ditta ricorrente sull'assunto di essere impresa artigiana.

Quest'ultima aveva adito la Suprema corte contestando l'argomentazione contenuta nel provvedimento di merito e secondo cui il solo fatto che l'impresa avesse superato i limiti di fatturato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge Fallimentare la rendeva fallibile e, conseguentemente, non considerabile come “artigiana”.
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