Impresa cancellata, ok a notifica dell’avviso presso la ex sede

Pubblicato il 11 marzo 2021

E’ legittimo l'avviso di accertamento notificato all'indirizzo dove aveva sede l'impresa individuale anche se questa risulti ormai cancellata dal registro delle imprese.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso promosso dalla titolare di un’impresa individuale contro la decisione con cui i giudici regionali si erano pronunciati, confermandola, su di una cartella di pagamento emessa in relazione alle imposte IRPEF, IRAP ed IVA.

La CTR, in particolare, aveva ritenuto che la notifica del precedente avviso di accertamento, non impugnato dalla contribuente, fosse ritualmente avvenuta presso la sede della sua impresa individuale.

La titolare si era rivolta alla Suprema corte lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. poiché, a suo dire, la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificato a soggetto ormai cancellato dal registro delle imprese.

La notifica era infatti avvenuta diversi anni dopo la cessazione dell'attività, presso l’indirizzo dove l'impresa individuale aveva sede.

Notifica atti tributari, criterio del domicilio fiscale 

Doglianze, queste, giudicate infondate dalla Quinta sezione civile della Cassazione che, con ordinanza n. 6633 del 10 marzo 2021, ha richiamato la disciplina delle notificazioni degli atti tributari.

Disciplina che – viene ricordato nella decisione - si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.

In tale contesto, il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata.

Se non sono comunicate variazioni, notifica presso l'ultimo domicilio noto

Nel caso esaminato, quindi, era irrilevante che la ricorrente avesse ottenuto la cancellazione della sua impresa individuale dal registro delle imprese, in epoca precedente alla notifica dell'avviso di accertamento.

Ciò per la decisiva considerazione che la titolare non aveva neppure dedotto di avere in precedenza comunicato il trasferimento del suo domicilio fiscale - già pacificamente fissato presso la sede dell'impresa - all'Amministrazione finanziaria, lamentando esclusivamente che la sua residenza, all'epoca della notifica dell'atto, fosse diversa dal domicilio fiscale.

Inoltre, non le era consentito nemmeno di invocare la disciplina prevista per la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone o di capitali, rispetto a quella delle imprese individuali, non potendosi dubitare che dalla cancellazione di quest'ultima dal registro, non consegue alcun effetto "estintivo" - se non ai limitati effetti della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 10 Legge fall. - rispetto alle obbligazioni, anche di natura tributaria, gravanti sulla persona fisica titolare dell'impresa individuale cancellata.

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