Impresa cessionaria non iscritta al Vies, il mancato requisito non basta per contestare l'esenzione

Pubblicato il 25 aprile 2018

L'iscrizione al Vies del soggetto passivo Iva comunitario è requisito formale, pertanto la mancanza non è un ostacolo per l'applicazione del regime di non imponibilità, salvo si tratti di casi di frode. A ricordarlo la cassazione con l’ordinanza n. 10006 del 24 aprile 2018.

L’assenza di iscrizione al Vies del cessionario, dunque, non basta all'Agenzia delle entrate per dichiarare la non effettività della cessione intracomunitaria, con conseguente contestazione del corrispondente regime di non imponibilità Iva, salvo si tratti di un caso di frode.

Ricorda la Cassazione che, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, sono necessarie esclusivamente le condizioni sostanziali.

Gli ermellini ribadiscono quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue il 9 febbraio 2017, causa C-21/16: in presenza dei requisiti sostanziali contemplati elencati, la detassazione di un'operazione intracomunitaria può essere messa in discussione nei soli casi previsti (se il cedente abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale, e nel caso in cui la violazione del requisito formale dell'iscrizione al Vies abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali).

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy