Impresa priva di Durc? Committente legittimato a sospendere i pagamenti

Pubblicato il 23 febbraio 2022

La Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito si erano pronunciati rispetto a un appalto di servizi concluso tra un condominio ed un'impresa di pulizia, in cui il primo era appaltante-committente.

Durc necessario: se manca, l'appaltante non paga l'impresa

Il condominio aveva promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso su ricorso della società, a titolo di corrispettivo per i servizi di pulizia eseguiti.

Alla base dell'opposizione, la considerazione secondo cui il contratto di appalto intercorrente tra le parti doveva considerarsi affetto da nullità atteso che l'appaltatrice non aveva consegnato il documento unico di regolarità contributiva (cosiddetto Durc), di tal ché l'opponente aveva sospeso il pagamento del corrispettivo, peraltro richiesto sulla base di fatture, costituenti meri documenti unilaterali.

Sia in primo che in secondo grado, erano state accolte le ragioni del condominio e, per l'effetto, era stato revocato l'emesso decreto ingiuntivo.

La società aveva impugnato la decisione davanti alla Suprema corte, censurando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito.

Contratto di appalto, responsabilità solidale tra committente e appaltatore

Con ordinanza n. 4079 del 9 febbraio 2022, la Corte di cassazione ha giudicato infondato il ricorso dell'impresa.

La Corte d'appello, con valutazione di merito adeguata e, perciò, insindacabile in sede di legittimità, aveva accertato l'inidoneità e, comunque, l'insufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente rispetto al completo assolvimento dell'obbligo di presentazione del Durc.

Era indubbio che l'impresa di pulizia fosse tenuta alla presentazione di tale documento, alla stregua della disciplina in materia di appalto e degli scopi dalla stessa tutelati circa la necessità della verifica della legittima posizione contributiva e previdenziale dei dipendenti della ditta appaltatrice e della conseguente configurabilità della responsabilità solidale tra appaltante e appaltatrice.

Su tale ultimo punto, peraltro, l'INPS aveva notificato apposito verbale di accertamento a carico del condominio, proprio in applicazione dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003.

Il tenore letterale e la ratio di tale norma - ha continuato la Corte - sono volti a incentivare il corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore.

La logica della solidarietà tra l'appaltatore ed il committente e il dato testuale della norma, in tale contesto, impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi.

Documento unico di regolarità contributiva, funzione

Sulla base di tale quadro generale - ha evidenziato la Corte - "è consequenziale rilevare che l'amministratore di condominio è tenuto a chiedere alle aziende tutti i documenti necessari a dimostrare la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti e il DURC è proprio uno dei documenti principali da esigere per capire se un'impresa di pulizie è idonea ad operare all'interno del condominio".

Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ed è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tale titolo, all'INPS e all'INAIL.

In definitiva, alla luce della sinallagmaticità del rapporto contrattuale, il giudice di secondo grado aveva correttamente ritenuto operante e, quindi, applicabile l'art. 1460 c.c., poiché il condominio stesso era legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni dell'impresa di pulizia, non sortendo, al riguardo, efficacia le fatture dalla stessa emesse.

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