Imprese assicuratrici Fondo di solidarietà

Pubblicato il 07 febbraio 2017

L’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza di cui al D.I. n. 78459/2014.

Prestazioni

Il Fondo provvede, in via ordinaria, nei confronti dei soggetti aderenti:

Domanda per programmi formativi

Per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi occorre presentare domanda telematica, alla sede INPS competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori in formazione ovvero competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva.

La domanda per il finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare/legale rappresentante, i seguenti elementi:

•il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte;

•l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;

•la data dell’accordo sindacale;

•la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di aver usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato e l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.

Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.

Domanda assegno ordinario

Anche le domande di accesso all’assegno ordinario vanno presentate telematicamente, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Specifica la circolare INPS n. 25 del 6 febbraio 2017 che i suddetti termini hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

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