Procedure di insolvenza UE: norme comuni e pre-pack

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E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 1° aprile 2026 la direttiva (UE) 2026/799, recante norme di armonizzazione minima di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (seconda Direttiva Insolvency).

Il provvedimento era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione europea nella seduta del 30 marzo 2026.

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union) e risponde all’esigenza di ridurre le differenze tra le discipline nazionali in materia di insolvenza. Tali divergenze, infatti, incidono negativamente sulla prevedibilità degli esiti delle procedure e rappresentano un ostacolo agli investimenti transfrontalieri.

Obiettivi della direttiva: efficienza e attrattività per gli investitori

La direttiva si propone di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso un insieme coordinato di misure volte a:

  • aumentare la certezza giuridica per creditori e investitori;
  • rendere le procedure di insolvenza più efficienti e rapide;
  • favorire una maggiore uniformità applicativa tra gli Stati membri;
  • incrementare il valore di recupero dei crediti.

È importante evidenziare che l’intervento non mira a una completa unificazione del diritto concorsuale europeo, ma introduce standard comuni limitati ad alcuni ambiti ritenuti particolarmente rilevanti.

Ambito di applicazione  

La direttiva interviene su specifici istituti del diritto dell’insolvenza, tra cui:

  • le azioni revocatorie;
  • il rintracciamento dei beni della massa fallimentare;
  • la procedura di pre-pack;
  • gli obblighi degli amministratori;
  • il ruolo dei creditori;
  • la trasparenza informativa sui sistemi nazionali.

Restano invece esclusi determinati soggetti, quali enti creditizi, imprese di assicurazione e altri operatori finanziari soggetti a discipline speciali.

Le principali novità  

Azioni revocatorie  

Uno degli interventi più rilevanti riguarda le azioni revocatorie, per le quali viene introdotto un quadro di armonizzazione minima. In particolare, la direttiva stabilisce condizioni comuni per la contestazione degli atti pregiudizievoli per i creditori, distinguendo tra diverse tipologie di operazioni (atti a titolo oneroso, atti gratuiti e atti dolosi) e fissando termini temporali uniformi entro i quali tali atti possono essere impugnati.

Particolare rilievo assume inoltre la previsione di presunzioni relative alla conoscenza dello stato di insolvenza, soprattutto nei confronti delle parti strettamente correlate al debitore.

Rintracciamento dei beni e accesso alle informazioni  

La direttiva rafforza in modo significativo gli strumenti a disposizione degli organi della procedura per individuare i beni del debitore. A tal fine, viene previsto un sistema di accesso ai registri dei conti bancari e alle informazioni sulla titolarità effettiva, anche su base transfrontaliera.

L’accesso avviene, di regola, tramite autorità amministrative o giudiziarie designate e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. L’obiettivo è superare le attuali difficoltà operative nel reperimento delle informazioni e migliorare l’efficacia delle procedure di recupero.

Procedura di pre-pack  

Tra le innovazioni più significative figura l’introduzione della procedura di pre-pack, finalizzata a consentire la cessione dell’impresa in continuità aziendale.

La procedura si articola in due fasi:

  1. una fase preparatoria, durante la quale viene individuato un potenziale acquirente;
  2. una fase liquidatoria, che si apre con la procedura di insolvenza e consente di perfezionare rapidamente la vendita.

Il meccanismo è strutturato in modo da garantire trasparenza, competitività ed equità, prevedendo il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria o dei creditori. L’obiettivo è preservare il valore dell’impresa e, ove possibile, la continuità dell’attività economica.

Obblighi degli amministratori  

La direttiva introduce un obbligo specifico in capo agli amministratori, i quali devono attivarsi tempestivamente in caso di insolvenza.

In particolare, la domanda di apertura della procedura deve essere presentata entro un termine massimo non superiore a tre mesi dal momento in cui gli amministratori sono, o dovrebbero ragionevolmente essere, a conoscenza dello stato di insolvenza.

La mancata osservanza di tale obbligo può comportare forme di responsabilità civile, salvo il caso in cui siano adottate misure alternative idonee a garantire una tutela equivalente dei creditori.

Ruolo dei creditori  

La direttiva rafforza il coinvolgimento dei creditori attraverso la possibilità di istituire comitati dei creditori con funzioni di controllo e consultazione.

Tali organismi consentono una maggiore partecipazione alle decisioni rilevanti della procedura e contribuiscono ad aumentare il livello di trasparenza.

Trasparenza e accesso alle informazioni  

Al fine di migliorare l’accessibilità delle informazioni, gli Stati membri dovranno predisporre schede informative standardizzate relative alle rispettive normative in materia di insolvenza.

Queste schede, pubblicate sul portale europeo della giustizia elettronica, consentiranno agli operatori economici di comprendere in modo rapido le principali caratteristiche dei sistemi nazionali.

Recepimento e impatti sugli ordinamenti nazionali  

La direttiva prevede un termine di due anni e nove mesi per il recepimento nei diritti nazionali. 

Gli Stati membri dovranno adeguare le proprie normative interne nel rispetto del principio di armonizzazione minima, mantenendo la possibilità di introdurre disposizioni più favorevoli ai creditori.

Implicazioni per l’ordinamento italiano  

Per l’ordinamento italiano, la direttiva si colloca nel contesto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L’attuazione richiederà un attento coordinamento con la disciplina vigente, soprattutto in relazione agli istituti già esistenti, quali le azioni revocatorie e gli strumenti di gestione della continuità aziendale.

Considerazioni finali  

La direttiva (UE) 2026/799 rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione del diritto dell’insolvenza a livello europeo.

Pur mantenendo un approccio di armonizzazione minima, l’introduzione di regole comuni su aspetti chiave è destinata a migliorare l’efficienza delle procedure, rafforzare la tutela dei creditori e rendere più attrattivo il contesto europeo per gli investimenti.

L’effettiva portata della riforma dipenderà, tuttavia, dalle modalità con cui gli Stati membri procederanno al recepimento e dall’interpretazione applicativa delle nuove disposizioni.

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