Imprese della pesca, accessibile la garanzia pubblica del Fondo PMI

Pubblicato il 13 marzo 2023

Anche le imprese della pesca possono ora accedere alla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a).

ATTENZIONE: La misura è in vigore dal 9 marzo 2023.

Lo si legge nella circolare n. 3/2023 dello scorso 9 marzo del Mediocredito centrale, nella quale si evidenza che sono ammissibili le richieste di garanzia in favore dei soggetti beneficiari finali attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca presentate a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014.

Fondo di Garanzia PMI, cos’è

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. E’ una agevolazione del MIMIT (ex MiSE) finanziata anche con risorse europee.

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo, l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

La garanzia del Fondo può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

NOTA BENE: Possono essere garantiti i soggetti che svolgono attività economica appartenente a qualsiasi settore, fatte salve alcune attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative; non è ammesso il settore delle attività finanziarie e assicurativo.

Garanzia per la pesca anche sui regimi “de minimis” e di “esenzione”

A partire dal 9 marzo 2023 pure le imprese della pesca possono accedere al Fondo di garanzia anche a valere sui regolamenti “de minimis” e di “esenzione” superando le limitazioni previste dal Temporay Framework, fino ad oggi unico regime utilizzabile.

Infatti, con la  circolare n. 3, il MCC ha fatto sapere che le imprese della pesca e della trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici possono ottenere la garanzia del Fondo anche alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dal regolamento n. 1388/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Pertanto, tali imprese non saranno più soggette alle limitazioni previste dal Temporay Framework, fino ad oggi unico regime utilizzabile per gli aiuti nel settore, in materia di:

ATTENZIONE: Le domande di accesso alla garanzia ai sensi del regolamento de minimis pesca e del regolamento di esenzione pesca possono essere presentate dal 9 marzo 2023.

NOTA BENE: I beneficiari della nuova garanzia pubblica del Fondo PMI sono i soggetti finali attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Si ricorda, che le imprese della pesca possono accedere anche alle garanzie Ismea (di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 9 ottobre 2020) il cui intervento è previsto in forma di:

  1. garanzia diretta a fronte di finanziamenti a medio o lungo termine (su richiesta dei soggetti finanziatori);
  2. cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione, su richiesta di confidi o di altri fondi di garanzia;
  3. garanzia a fronte di transazioni commerciali e garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.

Garanzia del Fondo PMI, attività ammissibili

Rientrano nell'elenco delle attività ammissibili alla garanzia del fondo PMI i soggetti che svolgono le attività economiche a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014, con i seguenti codici Ateco:

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