La risposta n. 39 del 12 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento rilevante in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e di concordato preventivo biennale (CPB) per le imprese operanti nel settore edilizio.
Il documento affronta il caso di una società che, nel periodo d’imposta 2024, non ha conseguito ricavi di vendita, ma ha registrato un significativo incremento delle rimanenze relative a immobili in corso di costruzione destinati alla futura rivendita.
L’assenza di ricavi è dovuta alla fase di realizzazione degli immobili, non ancora ultimati e destinati alla vendita in esercizi successivi.
Il tema centrale riguarda:
Le istruzioni relative agli ISA prevedono che l’attività prevalente sia individuata in base ai ricavi conseguiti nel periodo d’imposta. Tuttavia, per taluni indici, tra cui l’ISA DG69U, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2024 stabilisce una regola specifica.
In particolare, ai fini della determinazione del limite di esclusione:
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 39 del 12 febbraio 2026, precisa che:
Nel caso esaminato, la fase di costruzione rappresenta una fase fisiologica del ciclo produttivo tipico delle imprese edili.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Agenzia (risposta n. 39/2026) ritiene che la società possa:
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