Imprese in perdita, deduzione limitata interessi passivi con tetto di 5.000 euro

Pubblicato il 04 maggio 2010

La chiusura dei bilanci 2009 apre la strada ai conteggi che le imprese devono effettuare per determinare l’importo delle imposte di Unico da versare entro il prossimo 16 giugno 2010, senza maggiorazione.

L’aspetto più critico da calcolare è l’ammontare degli oneri finanziari deducibili fiscalmente. La disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi ha subito profonde modifiche dal 2007 a oggi. Si è partiti da una situazione nella quale la deducibilità era totale e poi si è passati ad un tetto di 10.000 euro nel 2008, quindi 5.000 euro nel 2009 per finire al limite del 30% del Risultato operativo lordo, nel 2010.

Scopo originario della riforma della disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi era quello di penalizzare le imprese più indebitate per premiare quelle più capitalizzate. Ovviamente, nel 2007 non si poteva prevedere la crisi finanziaria che ha colpito l’economia mondiale, con la conseguenza che oggi sono più punite dalla suddetta normativa proprio le imprese che invece dovrebbero essere aiutate.

Infatti, le ripercussioni negative dell’applicazione delle nuove regole di deduzione sono avvertite soprattutto dalle Pmi, che contavano di superare la crisi economica/finanziaria ricorrendo al capitale di credito. Invece, proprio a causa della esigua redditività operativa generata dalla crisi, molte imprese, pur chiudendo l’esercizio in rosso, vedono assottigliarsi sempre più la quota di oneri finanziari recuperabile fiscalmente, con la conseguenza di trovarsi a debito Ires. Se, poi, il Rol è addirittura negativo o pari a zero, le stesse potranno dedurre interessi per un importo a forfait di 5.000 euro; mentre l’importo non dedotto potrà essere recuperato in futuro. Come anticipato, la soglia di deduzione è pari al 30% del Rol (valore della produzione meno costi della produzione), e sulla parte eccedente di interessi che non va dedotta si calcola la base imponibile Ires, con aliquota del 27,5%.

Si ricorda che sono esonerati dalla disciplina del Rol le banche, le assicurazioni, le società di persone e le imprese individuali e alcune società operanti nel settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture.

Riguardo alla regola del riporto degli interessi passivi non dedotti nel modello Unico 2009 e recuperata negli anni successivi, si ricorda che se l’ammontare degli interessi passivi netti indicati in Unico 2010 è inferiore al 30% del Rol maggiorato di 5mila euro, sarà possibile dedurre, per differenza, un corrispondente importo di interessi passivi ripresi a tassazione lo scorso anno.

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