Diniego di annullamento in autotutela: no alla rottamazione

Pubblicato il 15 settembre 2021

La lite avente ad oggetto il diniego del Fisco di annullamento in autotutela è esclusa dalla possibilità di definizione agevolata, non rientrando tra gli atti definibili ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119/2018.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 24652 del 14 settembre 2021, per quel che riguarda i profili oggettivi di estensione della procedura della definizione agevolata.

Il diniego di autotutela non è atto impositivo, niente definizione agevolata

Nella decisione, gli Ermellini hanno sottolineato quanto espressamente previsto dall’art. 6, comma 1 del richiamato decreto: possono essere rottamate, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha legittimazione, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Le stesse istruzioni al modello di definizione precisano che per atti impositivi debbano intendersi gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata, dovendosi escludere dal novero delle controversie definibili quelle aventi ad oggetto atti di mera liquidazione.

Orbene, il provvedimento di diniego di autotutela non ha contenuto impositivo, atteso che con tale atto non si fa valere una pretesa tributaria né si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva recata dall’avviso di accertamento.

Escluso che il diniego di autotutela abbia contenuto precettivo, deve quindi negarsi che esso rientri tra gli atti che il legislatore ha ritenuto definibili.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema corte ha giudicato legittimo il diniego di definizione agevolata della lite opposto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito di una controversia instaurata da un contribuente che aveva chiesto l'annullamento in autotutela di un accertamento Irap e Ires a carico della società da lui amministrata.

Dopo che l'ufficio aveva respinto la sua istanza, l’imprenditore aveva impugnato il diniego di autotutela.

Nel frattempo, essendo entrata in vigore la rottamazione ter, il contribuente aveva chiesto la definizione della lite ma l’Agenzia gli aveva notificato provvedimento di diniego, diniego che la Suprema corte ha giudicato del tutto legittimo.

Impugnabilità del rifiuto di autotutela con ragioni di interesse generale

Nella corpo della decisione, la Cassazione si è pronunciata anche in ordine alla questione dell’impugnabilità del diniego di annullamento in autotutela in materia tributaria, concernente, come nel caso in esame, atti ormai definitivi.

Si tratta di una questione che, come ricordato dalla stessa Corte di legittimità, è stata oggetto di evoluzione giurisprudenziale.

Dopo aver offerto una disamina sulle interpretazioni via via succedutesi, la Quinta sezione civile ha richiamato l’orientamento da ultimo consolidatosi secondo cui il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo ma deve piuttosto prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.

Si ammette, quindi, che il contribuente possa ricorrere alla tutela del giudice tributario per impugnare il diniego di annullamento di un atto impositivo definitivo emesso in sede di autotutela, ciò purché ricorrano ragioni di interesse generale a sostegno della sua istanza di autotutela.

Nel caso in esame, la decisione impugnata si era discostata dal predetto principio, in quanto non emergeva, né dalla motivazione né dal controricorso, che il contribuente avesse dedotto ragioni di rilevante interesse generale in conseguenza delle quali il Fisco avrebbe dovuto procedere alla rimozione dell’accertamento tributario emesso nei suoi confronti e divenuto definitivo.

Ciò posto, le conclusioni della CTR – che aveva ritenuto l’atto impugnato nel novero di quelli ricorribili ex art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 - non potevano essere condivise, con conseguente accoglimento dello specifico motivo di impugnazione avanzato dall’Agenzia delle Entrate.

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