Imu agricola 2014-15. Regole valide

Pubblicato il 07 febbraio 2018

La Consulta, con la sentenza n. 17 depositata il 2 febbraio 2018, ha respinto le questioni di legittimità delle norme che si sono susseguite nella vicenda dell’Imu agricola 2014-15.

Pertanto, si apre per i Comuni la via del recupero di quanto dovuto dai proprietari che, per la confusione delle regole, non hanno pagato o hanno versato meno.

Non è incostituzionale, dunque, l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, collocati nel territorio dei Comuni classificati dall’Istat totalmente o parzialmente montani, prevista transitoriamente dall’art. 1 comma 1 del DL 24 gennaio 2015, n. 4.

La norma contestata parte dal decreto 66/2014 (il decreto del bonus Renzi), che divide i Comuni in tre fasce: montani (terreni esenti), parzialmente montani (esenzione solo per i coltivatori diretti) e non montani (senza esenzioni). Il criterio per rientrare nelle diverse categorie: l'altitudine.

Dapprima si è deciso per la misurazione in riferimento alla sede del municipio, ma poi, per evidenti disparità di trattamento con ricorso al Tar Lazio, si è optato per l’elenco Istat dei Comuni montani (DL n. 4/2015).

Di qui la protesta dei Comuni, che si sono visti diminuire le entrate, e la cancellazione delle nuove regole dalla manovra con il ripescaggio delle vecchie regole (1993).

La Corte Costituzionale legittima la norma basata sull'elenco Istat

Il tutto è giunto all'esame della Consulta, che pone fine alla querelle giudicando legittima la norma: l’Imu, in quanto istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo erariale.

Si spiega, nella sentenza, che la disciplina di agevolazioni fiscali o benefici tributari di qualsiasi specie costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, a maggior ragione quando, come nella specie, la questione di costituzionalità sia diretta a limitare e non ad ampliare l’ambito del beneficio e risulti, quindi, sollevata in malam partem (sentenza n. 346 del 2003).

Nell’identificare l’ambito territoriale delle agevolazioni, il legislatore, utilizzando l’elenco dell’Istat, ha fatto propri i criteri originariamente previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani).

Le ragioni della legittimità anche:

Non sussiste violazione neanche del principio di riserva di legge

Infatti, con le disposizioni censurate, il legislatore non ha attribuito all’Istat o ad altra amministrazione il potere discrezionale di stabilire quali siano i Comuni totalmente o parzialmente montani e quindi esenti, ma, ha rinviato all’elenco già predisposto, condividendo le scelte già cristallizzate a fini differenti, adottando questa valutazione in funzione agevolativa fino alla sopravvenuta abrogazione della norma, a decorrere dal 2016.

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