La classificazione dei comuni montani torna al centro dell’attenzione a seguito dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, il dubbio riguarda la possibile applicazione dei nuovi criteri previsti dalla legge n. 131/2025 ai fini dell’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli.
Sul punto interviene in modo netto il Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, fornendo un chiarimento destinato ad avere rilevanti ricadute operative.
La legge 12 settembre 2025, n. 131 ha introdotto una disciplina organica per il riconoscimento e la valorizzazione delle zone montane, prevedendo l’adozione di un regolamento volto a definire i criteri per la classificazione dei comuni montani.
Tali criteri, basati su parametri oggettivi come altitudine e pendenza del territorio, sono stati delineati in uno schema di regolamento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2026. A tale schema è allegato anche un elenco dei comuni che rispondono ai nuovi requisiti.
Proprio su questo elenco si è concentrato il dubbio degli operatori: può essere utilizzato anche per individuare i comuni nei quali i terreni agricoli beneficiano dell’esenzione IMU?
La Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 esclude in modo esplicito questa possibilità.
Il Dipartimento delle Finanze chiarisce innanzitutto che il regolamento in questione non è ancora entrato in vigore, in quanto il relativo iter di adozione non risulta completato. Tuttavia, anche a prescindere da tale elemento, la risposta resta negativa.
Il punto decisivo è rappresentato dalla stessa legge n. 131/2025, che delimita l’ambito di applicazione della nuova classificazione. Come evidenziato nella Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, la normativa stabilisce espressamente che i nuovi criteri non rilevano ai fini dell’esenzione IMU sui terreni agricoli, né per le misure riconducibili alla Politica agricola comune (PAC).
Si tratta, quindi, di una esclusione normativa chiara, che impedisce qualsiasi estensione automatica dei nuovi elenchi alle discipline fiscali già vigenti.
Il chiarimento fornito dal MEF assume particolare rilievo per professionisti, enti locali e contribuenti, in quanto evita possibili errori interpretativi nella gestione dell’imposta.
In concreto:
La coesistenza di più classificazioni dei comuni montani, ciascuna con finalità diverse, impone dunque particolare attenzione nell’individuazione della normativa applicabile caso per caso.
Per comprendere correttamente l’ambito dell’esenzione IMU sui terreni agricoli nei comuni montani, è fondamentale richiamare i criteri fissati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, che ancora oggi rappresenta il riferimento normativo operativo, come ribadito anche dalla risoluzione 1/DF/2026.
La circolare non introduce una definizione astratta di “comune montano”, ma adotta un criterio amministrativo-territoriale basato su un elenco ufficiale di comuni, suddivisi in categorie, ai fini dell’esenzione (oggi IMU, originariamente ICI).
Il presupposto è che l’agevolazione fiscale venga riconosciuta in funzione della localizzazione del terreno, e non delle caratteristiche soggettive del proprietario.
La circolare individua tre diverse tipologie di comuni, con effetti differenziati.
1. Comuni totalmente montani (sigla “T”)
Sono i comuni classificati come interamente montani. Effetto fiscale:
In questi comuni, quindi, l’esenzione si applica in modo generalizzato.
2. Comuni parzialmente montani (sigla “P”)
Si tratta di comuni il cui territorio è solo in parte montano. Effetto fiscale:
Questo implica, sul piano operativo:
3. Comuni non montani (assenza di classificazione)
Sono esclusi dall’elenco della circolare. Effetto fiscale:
La circolare si basa sulla classificazione dei comuni predisposta dall’ISTAT all’epoca, che tiene conto prevalentemente di elementi quali:
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