Imu Tasi Sospensione tributi Sisma

Pubblicato il 07 dicembre 2016

L'Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) - Fondazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – ritiene che, nelle more della conversione del DL 189/2016 che contiene la proroga, e in vista della scadenza della seconda rata dell’IMU e della Tasi del 16 dicembre p.v.: sia operativa la sospensione dei termini al 30 settembre 2017 (scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre dello stesso anno) degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, con riferimento ai soggetti residenti o la cui sede legale o operativa è ubicata nei 62 Comuni riportati nell’allegato 1 del DL 189/2016.

Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione dei pagamenti si applica solo ai contribuenti che, dimostrando il nesso di causalità tra i danni riportati dal proprio immobile e gli eventi sismici, presentano la comunicazione di inagibilità.

Iter ancora in corso

La disciplina è attualmente all’esame del Parlamento nell’ambito della conversione in legge del decreto n.189/2016, che ha inglobato i contenuti del dl 205/2016.

Fermi restando i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016, con riferimento ai soggetti beneficiari (residenti se persona fisica, aventi la sede legale o operativa nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche), il nuovo articolo 48 del dl 189/2016 dispone che la sospensione si applica anche ad ulteriori 69 Comuni ricompresi nell’allegato 2 (oltre ai menzionati enti compresi nell’allegato 1 che già ne beneficiano per la disciplina vigente).

Tuttavia, dalla lettura dell’articolo 1 del dl 189/2016, nell’attuale versione all’esame del Parlamento, si evince che per i Comuni di “Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48”, e quindi la sospensione degli adempimenti tributari, “si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti”.

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