In appello e in Cassazione termini di prescrizione breve irretroattivi

Pubblicato il 29 marzo 2011 Con sentenza n. 12400 del 28 marzo 2011, la Sesta sezione penale di Cassazione si è pronunciata in ordine all'applicabilità dei termini di prescrizione breve introdotti dalla legge 251 del 2005, relativamente ai processi pendenti in appello o in Cassazione.

I giudici di legittimità, in particolare, sottolineando l'ammissibilità di una deroga al regime di retroattività delle norme che riducono i termini di prescrizione del reato qualora la stessa sia coerente con la funzione assegnata dall'ordinamento all'istituto della prescrizione, hanno affermato la correttezza dell'esclusione dell'applicazione retroattiva della prescrizione breve per i processi pendenti in appello o in cassazione in virtù del fatto oggettivo e inequivocabile dello stato avanzato in cui tali processi si trovano.

Ed infatti – continua la Corte - l'intervenuta pronuncia della sentenza di condanna di primo grado è significativamente correlata all'istituto della prescrizione, “considerato che, di norma, il materiale probatorio è stato già acquisito nel corso del relativo dibattimento”.

In questo caso, il principio del favor rei viene derogato per soddisfare, all'esito di un vaglio positivo di ragionevolezza, esigenze meritevoli di uguale tutela quali quelle dell'efficienza e della salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale.
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