In caso di licenziamento l’applicazione dell’articolo 32 del Collegato lavoro non è automatica

Pubblicato il 16 aprile 2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza 6633/2011, fa il punto su quanto espresso dal Collegato lavoro (legge n. 133/2010) in tema di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, così come previsto dall’articolo 32 della norma. Nello specifico, con la pronuncia in oggetto si vuole sancire l’inapplicabilità dei commi 5, 6 e 7 del citato articolo 32 ai giudizi di legittimità in corso nei quali non è stata formulata, tra i motivi di impugnazione, una espressa considerazione sugli effetti economici della nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

Al riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato che “(…) costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità, ed a prescindere dalla riferibilità pur a tale giudizio della disposizione dell’articolo 32 del Collegato, che estende retroattivamente i nuovi criteri di determinazione del danno, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi del ricorso (…)”.
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