In CDM obblighi informativi per meccanismi transfrontalieri e controllo delle società

Pubblicato il 30 gennaio 2020

Il Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2020 ha esaminato le norme di attuazione riguardanti gli obblighi informativi nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (Direttiva Dac6).

Nella stessa riunione, è stato vagliato lo schema di decreto di attuazione dell'art. 7 della legge 4/10/19, n. 117, relativamente all'incoraggiamento all'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del governo societario.

Obblighi informativi per meccanismi transfrontalieri. Coinvolti intermediari e contribuente

Intento della normativa - attuazione alla Direttiva 2018/822/Ue (Dac 6) - è di rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, in particolar modo quelli diretti a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, come il trasferimento di utili tassati verso regimi tributari più favorevoli.

I destinatari dell’obbligo di comunicazione sono gli intermediari e il contribuente. Per intermediari si intendono sia banche, Sgr, Sim, Oicr, società fiduciarie, trust e sia soggetti obbligati all’antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai).

Se il soggetto tenuto rientra nei casi di esonero dalla comunicazione, sarà comunque obbligato ad informare altri intermediari coinvolti; qualora non vi fossero, l’obbligo sarà diretto verso il contribuente, che dovrà provvedere ad eseguire la comunicazione alle Entrate.   

Per meccanismo transfrontaliero, specifica il decreto, si intende uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, quando si verificano delle condizioni; tra queste il fatto che i partecipanti non siano tutti residenti ai fini fiscali.

L’obbligo comunicativo degli intermediari va eseguito entro trenta giorni:

Con riferimento al contribuente, questo è tenuto alla trasmissione entro trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui è stato informato dall’intermediario esonerato circa la sussistenza dell’obbligo di comunicazione a suo carico.

Per tutti, il termine per l’adempimento è fissato al 31 agosto 2020, per quanto riguarda le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e l'1 luglio 2020.

L’omessa comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro, aumentata della metà; in caso di informazione contenente dati inesatti o incompleti, la sanzione verrà ridotta alla metà.

Disciplina del sistema di governo societario. Sanzioni più alte

L’altro provvedimento approvato in via preliminare dal Governo riguarda l’attuazione dell’articolo 7 della legge n. 117 del 2019 sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario, con cui si apportano modifiche al TUF (Testo unico della Finanza).

Il testo stabilisce un inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni delle norme nazionali in materia di impegno a lungo termine degli azionisti, per reprimere anche le violazioni di particolari obblighi a carico degli intermediari, e aumenta da 5 a 10 milioni di euro il massimo edittale previsto per specifiche fattispecie.

Fissata la sanzione fino a 2 milioni di euro per i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall’articolo 123 bis del TUF (come le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette).

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